INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: La tutela della maternità e della vita umana sin dal suo inizio in applicazione della legge 194/78 in presenza di emergenza epidemiologica da Covid19
premesso che
- la Legge 194, denominata “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” recita, all’art. 1: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite”. A tale scopo “lo Stato, le Regioni e gli enti locali…promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”;
- all’art. 2 si approfondisce questo concetto indicando alle istituzioni l’obbligo di “contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione volontaria della gravidanza. I consultori… possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”;
- da queste premesse e dalle successive indicazioni contenute negli artt. 5, 6 e 7 della Legge 194, si ribadisce che il carattere di urgenza dell’intervento di interruzione di gravidanza è dato esclusivamente da un “grave pericolo per la vita della donna”. Negli altri casi, che rappresentano la quasi totalità delle situazioni conosciute, è indicata la necessità di un periodo di 7 giorni al fine di consentire alla donna di riflettere sulla sua situazione e sulle possibilità di superare i problemi che determinano la sua intenzione di rinunciare alla maternità. Inoltre l’articolo 8 prevede che l’interruzione volontaria della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico;
- a partire dal 2007 nella nostra Regione si è visto un costante aumento del ricorso alla procedura dell’aborto farmacologico (RU486);
- nel rapporto IVG 2018 della Regione Emilia Romagna si evidenzia che l’aborto farmacologico presenta quali possibili complicanze emorragie, infezioni lacerazioni o perforazioni;
- nel rapporto è inoltre evidenziato il dato del mancato/incompleto aborto in 114 casi, seguito nella quasi totalità da revisione della cavità e quindi da intervento chirurgico.
Rilevato che
- in questo periodo di emergenza epidemiologica si chiede da più parti di estendere la procedura farmacologica a domicilio. Si asserisce che in tal modo si eliminerebbe il ricovero ospedaliero e nel contempo si garantirebbe il diritto delle donne all’interruzione volontaria della gravidanza;
- non si comprende sulla base di quali rilevazioni si affermi ciò.
Considerato che
- l’interruzione volontaria della gravidanza non è esente da rischio complicanze, fino al possibile decesso;
- in particolare con riferimento all’aborto farmacologico, si rileva che tra il 2014 ed il 2016 si sono verificate tre morti causate dall’utilizzo di tale procedura (1 a Torino e 1 in Campania nel 2014 e 1 in Campania nel 2016);
valutato che
- la stessa legge 194 tutela il diritto della donna all’assistenza non solo sanitaria ma anche psicologica e sociale finalizzata prima di tutto a tutelare la sua salute, la maternità e la vita del nascituro;
- oggi purtroppo, ed a maggior ragione in epoca di crisi anche economica quale quella che stiamo vivendo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, è possibile che molte donne si decidano ad abortire per paura di non poter mantenere economicamente il proprio figlio e questo è molto grave;
- la legge 194 sancisce chiaramente il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e il valore sociale della maternità, oltre che la tutela della vita umana dal suo inizio, ma non specifica l’esistenza di un “diritto all’aborto”, anzi tutta la legge 194 è diretta a porre in campo tutte le iniziative possibili per evitare il ricorso all’IVG.
Si chiede al Sindaco e alla Giunta
previa acquisizione delle informazioni che eventualmente non siano in diretto possesso dell’amministrazione da parte degli organismi preposti:
- se siano state messe in atto specifiche misure per la tutela della maternità secondo quanto espresso dalla Legge 194, tenendo in considerazione la particolarità di questo momento di emergenza legata al coronavirus;
- come si sta operando in questa fase di emergenza per contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione volontaria della gravidanza, anche con riferimento a cause di carattere economico che potrebbero essere determinanti in questo momento di crisi economica da Covid19;
- se al fine di offrire alle donne in difficoltà tutte le risorse disponibili sul territorio, si ricorre alle realtà associative che nel loro specifico si occupano della tutela della vita, alleggerendo in tal modo il carico che pesa sulle strutture pubbliche oggettivamente messe a dura prova dall’emergenza epidemiologica;
- se, visti i rischi per la salute fisica e psichica della donna derivanti dal ricorso all’aborto farmacologico, non si ritegna opportuno promuovere e richiedere disposizioni presso le autorità competenti per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, volte a ridurre o escludere l’utilizzo di tale procedura che, come rilevato anche dal rapporto IVG 2018 Emilia Romagna, può comportare la necessità di interventi d’urgenza evidentemente più difficili da gestire e comunque a effettuare le somministrazioni esclusivamente nelle strutture sanitarie autorizzate, anche in ottemperanza dell’art. 8 Legge 194, per poter monitorare gli effetti.
Il consiglieri firmatari
Elisa Rossini
Alberto Bosi
Luigia Santoro
Piergiulio Giacobazzi