INTERROGAZIONE
OGGETTO: Il Comune di Modena intende iscrivere all’anagrafe i cittadini stranieri richiedenti asilo?
Premesso che:
Fino all’entrata in vigore del Decreto Legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (cosi detto “Decreto sicurezza”) i richiedenti asilo venivano regolarmente iscritti all’anagrafe e avevano quindi accesso a tutti i diritti legati alla residenza.
Considerato che:
A seguito di una interpretazione della norma introdotta dal summenzionato Decreto, che ha indotto a considerare la residenza una concessione anziché il riconoscimento di uno status, a molti richiedenti asilo non è più stata accettata la richiesta di iscrizione anagrafica, mettendone fortemente a rischio la qualità della vita e la possibilità di integrazione. Basti citare la necessità di indicare una residenza per l’iscrizione al centro per l’impiego, per l’apertura di un conto bancario o postale, per l’accesso ai corsi di formazione per inoccupati, per il calcolo dell’ISEE, per la patente di guida, azioni atte a garantirsi i diritti fondamentali alla salute, all’istruzione, al lavoro.
Preso atto che:
- i Tribunali ordinari delle città di Firenze, Parma, Ancona, Prato, Bologna, Genova, Lecce hanno emesso provvedimenti per la iscrizione nei registri anagrafici riconoscendone la liceità;
in particolare:
- il Tribunale ordinario di Firenze, con sentenza del 18 marzo 2019, ha obbligato un Comune ad iscrivere un richiedente asilo, in ragione del fatto che il rifiuto della amministrazione di iscrivere il richiedente costituisce una lesione di un diritto soggettivo e impedisce il godimento effettivo dei diritti di rilievo costituzionale;
- il Tribunale ordinario di Genova con provvedimento del 22 maggio 2019 ha accettato il ricorso di una cittadina straniera ordinandone l’iscrizione anagrafica con la motivazione che il D.L. Sicurezza (convertito nella l.n.132/2018) ha introdotto il comma 1 bis dell’art.4 del D.lgs 142/2015 (“il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”). Tuttavia “dal complesso delle norme vigenti in materia, emerge che l’iscrizione anagrafica non avviene in base a titoli, ma a dichiarazioni degli interessati (art.13l.1128/54), accertamenti d’ufficio (artt. 15, 18 bis e 19) e comunicazioni degli uffici dello stato civile”
- il Tribunale ordinario di Prato con Ordinanza del 28 maggio 2019 ha ordinato l’iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Prato di una cittadina straniera che aveva presentato domanda di protezione internazionale dichiarando che “il diniego di iscrizione anagrafica si fonda su una erronea interpretazione della disposizione del comma 1 bis, aggiunto dal d.l. 113/2018 all’art.4 del d.lgs 142/2015, la quale non ha introdotto alcun divieto di iscrizione anagrafica, che continua a rimanere un obbligo dell’ufficiale d’anagrafe…)”
- il Tribunale ordinario di Lecce con provvedimento del 4 luglio 2019, ha accolto il ricorso di un cittadino straniero indicando nelle motivazioni “Nel caso di iscrizione nei registri anagrafici, vi è da precisare che non si verte in tema di erogazione di prestazioni in favore dello straniero ma si tratta di semplice ricognizione anagrafica, da cui discende la possibilità di esercitare una molteplicità di diritti…”
Considerato che
- Lo status giuridico del richiedente asilo nel decreto 113/2018 è erroneamente assimilato a quello di un cittadino presente in modo irregolare sul territorio e non può essere in nessun modo sanzionato l’ingresso irregolare di chi intenda chiedere rifugio.
- La condizione del richiedente asilo non può essere mai assimilata a quella di una persona irregolarmente soggiornante.
- Il Testo Unico sull’immigrazione all’art. 6 co.7 sancisce che: “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.”
Valutato che:
Anche sotto il profilo della sicurezza è molto più utile censire e registrare i rifugiati anziché relegarli in un limbo senza possibilità di contatto, domicilio, identificazione.
tutto ciò premesso
si chiede al Sindaco e all’Assessore competente:
se intenda riconoscere il diritto dei richiedenti asilo all’iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di Modena
Gruppo consiliare Verdi
Paola Aime